I comuni del parco
Convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/2000) tra i Comuni di:
MADONE
Premesso:
- che i Comuni di BOLTIERE, BONATE SOTTO, DALMINE, FILAGO, MADONE, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO insistono su un territorio attraversato dal fiume Brembo;
- che l’articolo 30 del D. Lgs 267/2000 consente di stipulare convenzioni tra Comuni e Province al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che in questi ultimi anni si è assistito ad un incremento generalizzato dell’espansione urbana, e tale pressione è particolarmente sentita e pregnante nei territori dei Comuni firmatari il presente atto;
- che gli enti succitati ritengono utile, opportuno e rilevante agire in sinergia e solidalmente per migliorare la tutela del territorio lungo detto fiume non ancora antropizzato, mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso, che preveda:
Dato atto delle manifeste volontà delle Amministrazioni di addivenire all’iscrizione coordinata di un Parco Comunale di interesse sovracomunale del fiume Brembo; tutto ciò premesso, tra i succitati Enti Locali si stipula e si conviene:
ART. 1 – NATURA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA’ DELLE PREMESSE.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi indicati al successivo articolo 3, i Comuni indicati in epigrafe (in seguito per brevità denominati “Enti stipulanti”) determinano di affidare, garantendo una partecipazione collegiale, la gestione del Parco locale di interesse sovracomunale del fiume Brembo, al Comune di Osio Sotto in base ai contenuti della presente Convenzione.
ART.1 bis – COMITATO DI COORDINAMENTO E SUE FUNZIONI
Gli Enti stipulanti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori o da loro delegati.
A tale Comitato di Coordinamento è affidato il ruolo di indirizzo e controllo di tutti gli atti e gli interventi inerenti il PLIS, siano essi di natura contrattualistica e istituzionale (come specificato al successivo art. 4), siano essi a rilevanza economica, di natura corrente e in conto capitale.
Nell’ambito del Comitato di Coordinamento, al Comune di Osio Sotto viene attribuito il ruolo di Comune Capofila e viene delegato alla gestione del PLIS (Parco del Brembo), in base ai contenuti della presente Convenzione.
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE.
La presente Convezione ha durata di anni tre decorrenti dalla stipula e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla Legge, dalla presente Convenzione, o a seguito della costituzione di uno specifico ente gestore. La durata può essere prorogata, con deliberazioni dei Consigli Comunali.
ART. 3 – SCOPI DELLA CONVENZIONE.
La presente Convenzione ha per scopo la gestione di un’area protetta denominata Parco locale d’interesse sovracomunale del fiume Brembo, e più in particolare:
ART. 4 – COMPITI DEL COMUNE DI OSIO SOTTO.
Il Comune Capofila assume, in forza del presente accordo, lo status di Ente delegato alla gestione del PLIS “Parco del Brembo”.
Il Comune Capofila svolge le funzioni per le quali ha ricevuto la delega avvalendosi delle competenze tecnico-scientifiche necessarie all’implementazione del processo.
Il Comune Capofila svolge le funzioni per le quali ha ricevuto la delega avvalendosi in forma preventiva alla definizione delle stesse del contributo del Comitato di Coordinamento.
In virtù delle deleghe acquisite è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi i contratti finalizzati alle realizzazione delle funzioni attribuite.
Il Comune Capofila è tenuto alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e alla rendicontazione dei risultati economico-finanziari entro il 31.12 di ogni anno.
Inoltre per conseguire tali scopi il Comune di Osio Sotto, preso atto degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento, in nome e per conto degli Enti Stipulanti:
ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI
La Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo possono partecipare alle spese di gestione del Parco trasferendo i propri contributi interamente al Comune di Osio Sotto.
Il Comune di Osio Sotto, in accordo con gli altri Comuni, può procedere ad affidare specifiche attività ad altri soggetti pubblici.
Le spese di gestione derivanti dalla presente Convenzione, come previste nel bilancio preventivo e nel programma pluriennale degli interventi, sono così ripartite:
70% in base al numero degli abitanti riferiti al 31/12 dell’anno precedente; 30% in base alla superficie territoriale conferita.
Il Comune di Osio Sotto istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata ed in uscita, sia in Conto Corrente che in Conto Capitale.
Il Comune di Osio Sotto informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Ha l’obbligo del pareggio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. In particolare gli impegni di spesa verranno assunti fino alla concorrenza dei valori stanziati a bilancio. Ulteriori impegni rispetto ai valori iniziali, devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese in modo da garantire il pareggio. Gli impegni non assunti a fronte di entrate accertate verranno mantenuti a residuo nel Bilancio consuntivo e impegnati nell’esercizio successivo.
Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.
Gli Enti stipulanti si obbligano al puntuale versamento delle quote di partecipazione annuale, come da riparto approvato contestualmente al Bilancio.
In caso di ritardato pagamento, gli Enti stipulanti autorizzano il Comune di Osio Sotto ad avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste dalle Leggi amministrative e civili, sono dovuti agli interessi di mora in misura pari al tasso vigente in detti periodi per la Cassa Depositi e Prestiti.
Per quanto riguarda le spese di investimento, gli Enti stipulanti partecipano alle spese in conto capitale sia mediante intese dirette fra gli Enti ed il Comune di Osio Sotto, sia mediante contributi a specifica destinazione o piani di riparto approvati dal Comitato di Coordinamento, al netto dei contributi per progetti finalizzati erogati dalla Regione Lombardia e da altri soggetti pubblici e privati.
ART. 6 – CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONVENZIONATI.
Il Comune di Osio Sotto convoca, entro il mese di settembre, il Comitato di Coordinamento al fine di definire gli indirizzi e i contenuti del Programma Pluriennale degli Interventi. Nei successivi 30 giorni dalla fine dei lavori del Comitato di Coordinamento il Comune Capofila trasmette agli Enti stipulanti gli schemi dei seguenti atti, relativamente alla gestione del Parco:
a) - il Programma Pluriennale degli Interventi;
b) - il Bilancio Preventivo;
c) - il Conto Consuntivo;
d) - il Piano di Riparto;
e) - i Progetti Preliminari;
f) - i Progetti Definitivi ed Esecutivi che coinvolgono adempimenti obbligatori a carico dei Singoli Comuni.
Nei successivi 30 giorni gli Enti Stipulanti esprimono il parere obbligatorio e vincolante in ordine ai punti succitati. Qualora gli Enti stipulanti non pervengano all’espressione del parere nel tempo utile affinché i dati risultanti vengano inseriti negli atti comunali nei termini previsti dalle vigenti Leggi, il Comune di Osio Sotto è autorizzato a riportare esclusivamente per le spese correnti in entrata e uscita una somma corrispondente a quella dell’anno precedente.
Il Comune di Osio Sotto deve provvedere, tenuto ovviamente conto della puntualità dei processi decisionali posti in capo al Comitato di Coordinamento e agli Enti stipulanti, alla trasmissione degli schemi di Bilancio e di Programma, anche Pluriennale, in tempo utile per l’approvazione del Bilancio di previsione comunale, determinato dalla Legge finanziaria.
ART. 7 – PARTECIPAZIONE.
Ciascun Ente stipulante, tramite il Sindaco, e comunque tramite i Consiglieri Comunali dei rispettivi Comuni, ha facoltà di rivolgere al Sindaco di Osio Sotto o al Comitato di Coordinamento, interpellanze e proposte sull’attività convenzionale. La risposta scritta all’interpellanza è fornita dal Sindaco di Osio Sotto entro 60 giorni.
Ciascun Ente stipulante può chiedere che il Sindaco di Osio Sotto partecipi a sedute degli organi collegiali o ad assemblee pubbliche in cui si trattino temi di competenza convenzionale.
Il Sindaco può farsi assistere o sostituire da un incaricato.
Il Comune di Osio Sotto può promuovere di propria iniziativa o a richiesta di Enti interessati tutte le forme ritenute utili ed opportune di diffusione della consapevolezza sull’attività e sugli scopi del parco sia mediante incontri che mediante pubblicazioni ed iniziative di promozione, anche rivolte alle popolazioni dei Comuni non sottoscritti della convenzione ma comunque interessati alla fruizione del Parco.
Ciascun Ente stipulante designa un proprio funzionario tecnico al fine di costituire il Comitato Tecnico con funzione consultiva, obbligatoria e non vincolante, sul Programma Pluriennale degli Interventi.
ART. 8 – GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONVENZIONALI.
Il Comune di Osio Sotto provvede alla gestione delle attività delegate mediante i propri uffici, avvalendosi, se del caso, di rapporti consulenziali esterni, e della collaborazione di Enti, Istituzioni e Associazioni che condividano le finalità e gli obiettivi definiti dal Comitato di Coordinamento, assumendo con essi le tipologie di rapporti ritenuti più idonei. I rapporti sopra definiti dovranno essere esplicitati nella Relazione allegata al Bilancio Preventivo di ogni anno.
I compiti gestionali delegati al Comune di Osio Sotto sono tutti quelli necessari ad assicurare una valida gestione, e in particolare:
Il Comune di Osio Sotto è altresì autorizzato a promuovere intese con gli Enti delegati (e la Regione Lombardia) per l’impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Per l’attività di informazione del pubblico nonché per altre attività, il Comune di Osio Sotto può promuovere la costituzione di Gruppi di volontari, dotandoli delle idonee attrezzature e di copertura assicurativa contro gli infortuni e R.C.T.
ART. 9 – CONSULTAZIONE DELLE FORZE SOCIALI, PARTECIPAZIONE.
Il Comune di Osio Sotto prima di adottare provvedimenti conseguenti ai punti a) – e) – f) dell’art. 6 che interessino il sistema del Parco consulta i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori operanti a livello provinciale, degli Assessorati all’Agricoltura e all’Ambiente della Provincia di Bergamo e delle associazioni ambientaliste più rappresentative della provincia, nonché, qualora utile, associazioni riconosciute dagli Enti stipulanti che operano sul territorio.
Il Comune di Osio Sotto è comunque tenuto ad assicurare in generale la comunicazione scritta dell’avvio di procedure ai diretti interessati, ai sensi della Legge 241/90.
ART. 10 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA CONVENZIONE
Nel caso in cui uno o più Comuni richiedessero di aderire alla presente convenzione, in momenti successivi a quello in rapporto al quale si procede con il presente atto, i Comuni firmatari si riservano di verificare tempi e modi per l’accettazione, tenuto conto della necessità tecnica di procedere alla riorganizzazione operativa del processo delle quote di competenza dei singoli Comuni sottoscrittori, derivante dall’inclusione di un nuovo Ente conferente risorse e attività.
Le istanze di associazione vengono inviate al Sindaco del Comune Capofila, dal Sindaco del Comune o Comuni interessati ad aderire.
ART. 11 – RECESSIONE DALLA CONVENZIONE
I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l’adesione o la delega dandone preavviso di sei mesi. Le spese preventivate all’inizio del periodo di implementazione del processo relative all’esercizio annuale di riferimento saranno comunque imputate al Comune che eserciti il diritto di recesso.
Il Comune Capofila ha facoltà di chiedere la decadenza dalla convenzione nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l’ordinato svolgimento delle attività.
Il Comune capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.